Codice Etico Sci Club 18 A.S.D.

Art. 1 – Contenuti ed obiettivi

  1. Il presente Codice Etico costituisce un insieme di principi generali e di linee guida per il regolare svolgimento delle attività sociali, per il leale e corretto rapporto tra i Soci nonché tra i Soci e l’Associazione, per la tutela dell’immagine dello Sci Club 18 e, in generale, per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
  2. Lo Sci Club 18 agisce in conformità ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità. 
  3. Il presente Codice Etico si ispira e si conforma ai principi della FISI nonché ai valori dell’ordinamento sportivo, compresi quelli sanciti dal “Codice di Comportamento Sportivo”, approvato dal CONI e, per l’attività paralimpica, dal CIP .
  4. Lo Sci Club, nell’espletamento della propria attività sportiva, mira a dare ai propri Soci l'opportunità di perseguire l'eccellenza atletica, sviluppando un carattere forte con rispetto, integrità, empatia e sportività, a sviluppare personalità fiduciose e resilienti che incarnino l'etica del lavoro, la responsabilità, la perseveranza e l'adattabilità e che conducano una vita sana, felice e propositiva. Lo Sci Club 18, nel rispetto della propria tradizione, intende promuovere una cultura sportiva che riconosca nello sport uno spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché un modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo. 
  5. A tal fine costituiscono parte integrante del presente Codice etico le norme di condotta definite nel Regolamento per l’accesso alla Club House dello Sci Club 18.

Art. 2 – Politiche di Safeguarding

  1. Lo Sci Club 18 recepisce nel presente Codice Etico le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii., le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le Linee Guida adottate dalla FISI al fine di perseguire il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione e disciplinare le misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma successivo e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.  
  2. Lo Sci Club 18 adotta con il presente Codice Etico anche idonee politiche di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. n. 1) in conformità al Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva dello Sci Club adottato dall’Associazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

  1. Tutti i soci dello Sci Club 18 dal momento della loro ammissione sono tenuti all’osservanza del presente Codice; la violazione dei principi e dei doveri prescritti dal Codice Etico può costituire grave inadempimento delle norme associative meritevole di adeguate sanzioni ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale. Al fine del mantenimento di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, intesa quale condizione prevista dall’art. 7 dello Statuto sociale per l’ammissione alla vita associativa, la condotta dei soci deve, infatti, uniformarsi anche ai principi e doveri definiti dal Codice Etico. 
  2. Tutte le disposizioni previste dal presente Codice Etico si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti coloro che svolgono un’attività retribuita a favore del Club (c.d. “collaboratori”), a coloro che prestano a titolo gratuito la propria attività a favore del Club (c.d. “volontari”) nonché a coloro che frequentano per qualunque altro titolo lo Sci Club (c.d. “frequentatori”), compresi gli ospiti della Club House.
  3. Lo Sci Club si impegna alla capillare diffusione del presente Codice Etico, al suo aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, alla valutazione dei fatti ed alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie, nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 4 – Principi di riferimento

  1. I soggetti destinatari del Codice Etico dello Sci Club 18 si impegnano alla rigorosa osservanza dei principi sanciti nella Carta Olimpica nello svolgimento delle attività sportive e non. Tali principi esprimono valori di rispetto delle norme e delle persone, di correttezza e di lealtà sportiva, compresa la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi. 
  2. Nell’ambito associativo i principali valori e i doveri etici di riferimento sono:
    1. principio di legalità di cui al successivo art. 5;
    2. principio di imparzialità di cui al successivo art. 6;
    3. doveri di onestà ed equità di cui al successivo art. 7;
    4. doveri di correttezza e lealtà di cui al successivo art. 8;
    5. rispetto della dignità individuale e divieto di dichiarazioni lesive della reputazione di cui al successivo art. 9;
    6. dovere di riservatezza di cui al successivo art. 10;
    7. tutela della persona di cui al successivo art. 11;
    8. prevenzione dei conflitti di interessi di cui al successivo art. 12.

Art. 5 – Principio di legalità  

  1. Lo Sci Club 18, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nelle proprie normative statutarie e regolamentari.  
  2. Lo Sci Club 18 adotta tale principio di legalità come inderogabile e tutti i destinatari del presente Codice devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti, conformandosi tanto formalmente e che sostanzialmente al principio di legalità ed ai complementari principi morali applicabili.
  3. La violazione della legge e delle norme non può in nessun caso e per nessuna ragione costituire un mezzo per conseguire un vantaggio o un interesse proprio o per lo Sci Club. 

Art. 6 – Principio di imparzialità 

  1. I destinatari del presente Codice Etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell’attività che svolgono nell’ambito associativo. Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, gli stessi non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell’attività in ambito associativo. 

Art. 7 – Doveri di onestà ed equità. Divieto di discriminazione 

  1. Lo Sci Club 18 si impegna ad operare in modo equo ed imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale degli stessi.
  2. Lo Sci Club 18 evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e religiose dei suoi interlocutori.  
  3. I doveri di cui ai precedenti commi devono essere rispettati altresì da tutti i destinatari del presente Codice.

Art. 8 – Doveri di correttezza e lealtà 

  1. Lo Sci Club 18 riconosce il dialogo leale nonché il rispettoso confronto come principi fondanti del proprio scopo sociale.  Tutti i destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi con la massima lealtà sia nei rapporti sportivi, sia in quelli di natura amministrativa e/o contrattuale, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo e di etichetta.
  2. Tutti coloro che svolgono attività nell’ambito e per conto del Club devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a reciproco rispetto, alla professionalità ed alla correttezza.  
  3. Costituisce violazione di tale dovere il porre in essere comportamenti che pregiudichino gravemente la fiducia della generalità dei Soci del Club.

Art. 9 – Rispetto della dignità individuale e divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

  1. I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività, sportive e non, rispettose della dignità individuale, osservando con scrupolosa diligenza il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.
  2. I soggetti destinatari del Codice etico non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altri Soci, degli organi dell’Associazione, dei collaboratori o di qualunque soggetto o organismo operante nell’ambito dello Sci Club 18o dell’ordinamento sportivo.
  3. I soggetti destinatari del Codice etico devono dimostrare in ogni circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando rapporti di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall’esprimere pubblicamente e tramite social network giudizi sull’operato di altri appartenenti allo Sci Club, nonché in merito a manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 10 – Dovere di riservatezza 

  1. Salvo il diritto di adire il Collegio dei Probiviri e/o gli organi di giustizia sportiva della FISI nei casi previsti dall’ordinamento sportivo, tutti i Soci, frequentatori e collaboratori sono tenuti a non divulgare informazioni riservate di cui vengono a conoscenza in ambito associativo. 
  2. Gli stessi non devono fornire a terzi informazioni riservate relative allo Sci Club o da questi detenute, salvi i casi di legge. 
  3. Tale previsione non si applica ove sussiste un obbligo giuridico di riferire alle Autorità di legge competenti.

Art. 11 – Utilizzo delle attrezzature e dei beni sociali nonché di altri soci o collaboratori

  1. Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni dell’Associazione, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici. 
  2. L’utilizzazione delle attrezzature e dei beni sociali deve essere responsabile e diligente e comunque sempre nel rispetto delle norme regolamentari del Club.
  3. L’utilizzazione delle attrezzature e dei beni di altri Soci o di altri collaboratori, previo loro espresso consenso, deve essere responsabile e diligente. L’uso o la sottrazione di beni sociali o altre utilità di altri Soci o collaboratori senza il preventivo consenso costituisce grave violazione del principio di legalità.
  4. L’accesso alla Club House (“C.H.”) dello Sci Club 18 è disciplinato da specifico Regolamento.

Art. 12 – Prevenzione dei conflitti di interessi 

  1. Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. È fatto divieto ai soci di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

Art. 13 – Condotte rilevanti

  1. Sono considerate condotte rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Codice Etico, a titolo esemplificativo:   
    1. l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Socio e/o Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
    2. l’abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
    3. le molestie ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 
    4. abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Socio e/o Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Socio e/o Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
    5. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
    6. il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online) ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Soci e/o Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
    7. nonnismo (c.d. “hazing”), ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
    8. abuso di matrice religiosa, ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
    9. l’abuso dei mezzi di correzione, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale; 
    10. negligenza ossia il mancato intervento di un Socio e/o Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello organizzativo e di controllo, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all’art. 6, al Safeguarding Officer F.I.G. o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
    11. incuria ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
    12. altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
  2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori, di qualsiasi tipo, finalizzati a conseguire un effetto lesivo dei principi di cui al presente Codice Etico.

Art 14 – Rapporto tra Soci e collaboratori dello Sci Club 18

  1. Lo Sci Club 18 si impegna a garantire che i propri collaboratori svolgano l’attività lavorativa in un ambiente sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi del Club. Tutti sono tenuti a contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso gli altri.

  

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

  1. Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto è istituito presso lo Sci Club 18 il Collegio dei Probiviri chiamato a giudicare su tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme federali in ambito associativo, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci e di coloro ai quali si applica la disciplina associativa anche secondo quanto previsto dal presente Codice Etico salva la competenza degli Organi di Giustizia Federale della FISI e/o di altre Autorità di legge.
  2. I Dirigenti e lo Staff tecnico (Allenatori, Istruttori e Maestri), stante il ruolo educativo e formativo che rivestono, possono richiamare verbalmente, in forma non ufficiale, gli atleti, anche minorenni, che tengano condotte non conformi ai principi del Codice Etico ove la violazione sia di minor gravità e non ritengano necessario segnalare la condotta al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – Validità del Codice Etico  

  1. Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell’ordinamento sociale e federale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari, e come base di valutazione del Collegio dei Probiviri.
  2. La validità del presente Codice Etico è subordinata all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo dello Sci Club 18.  
  3. Eventuali proposte di modifiche al presente Codice, anche presentate da singoli soci, dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo dello Sci Club 18.  
  4. Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito dello Sci Club 18 ed è portato a conoscenza di tutti i soci, frequentatori e collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con lo Sci Club che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.  

Art. 17 – Norme finali

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice Etico, si applicano le disposizioni dello Statuto, del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ex D.lgs. n. 39/2021 adottato dallo Sci Club nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e, per l’attività paralimpica, del CIP, della FISI nonché la disciplina di legge eventualmente applicabile.
  2. Il presente Codice Etico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L’approvazione del presente documento è adeguatamente resa pubblica nell’ambito dello Sci Club (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

All. 1

POLITICHE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni Socio e Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Socio e Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Socio e Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

CONDOTTE VIETATE DESCRIZIONE
Abuso psicologico Qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Socio e/o Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Socio e/o Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali
Abuso fisico Qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti
Molestie sessuali Qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 
Abuso sessuale Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati
Violenza di genere Tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso
Bullismo (o cyberbullismo, se condotto online)  Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Soci e/o Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
Nonnismo (c.d. “hazing”) Ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo
Abuso di matrice religiosa L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume
Abuso dei mezzi di correzione  L’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale
Negligenza  Mancato intervento di un Socio e/o Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente documento, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club 18, al Safeguarding Officer FISI o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno
Incuria  La mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo
Altri comportamenti discriminatori Qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

È da intendersi vietata ogni altra condotta che possa pregiudicare il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Soci e/o Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva non devono: 

  • discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
  • colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona; 
  • avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale; 
  • agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori; 
  • avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • agire in modi che possano essere abusivi; 
  • usare un linguaggio inappropriato, dare suggerimenti o consigli offensivi o abusivi; 
  • comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante; 
  • stabilire o intrattenere contatti con minori Soci e/o Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale. 
  • tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza; 
  • invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria;
  • agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
  • discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri. 

DOVERI E OBBLIGHI DEI SOCI E TESSERATI

I Soci e o Tesserati devono: 

  • comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Soci e/o Tesserati;   
  • astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;  
  • garantire la sicurezza e la salute degli altri Soci e/o Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;  
  • impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Soci e/o Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
  • impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;  
  • prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
  • affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;  
  • collaborare con gli altri Soci e/o Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);   
  • segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club 18 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.  

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DELLO STAFF TECNICO 

I Dirigenti e lo Staff tecnico (Allenatori, Istruttori e Maestri) devono:

  • agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;  
  • astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Soci e Tesserati, specie se minori;  
  • contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Soci e Tesserati, specie se minori;  
  • evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;  
  • promuovere un rapporto tra Soci e Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;  
  • porre in essere, in occasione delle (anche in ghiacciaio), soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;  
  • impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;  
  • segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;  
  • dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;  
  • sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Soci e Tesserati; 
  • conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;  
  • segnalare senza indugio al Responsabile del Club e/o il Safeguarding Officer della FISI situazioni, anche potenziali, che espongano i Soci e Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.  

I Dirigenti e lo Staff tecnico (Allenatori, Istruttori e Maestri), stante il ruolo educativo e formativo che rivestono, possono richiamare verbalmente, in forma non ufficiale, gli atleti, anche minorenni, che tengano condotte non conformi ai principi del Codice Etico ove la violazione sia di minor gravità e non ritengano necessario segnalare la condotta al Collegio dei Probiviri.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ESERECENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O TUTORIA 

I genitori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile e al rispetto dell'avversario, impegnandosi a:

  • non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;

I genitori devono:

  • accettare e rispettare le decisioni dello Staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
  • comunicare senza esitazione ai dirigenti e/o allo Staff tecnico ogni difficoltà psico fisica o comportamentale dei propri figli/e;
  • astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in pista e lo Staff tecnico anche di altri sodalizi;
  • incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie;
  • rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI 

Gli atleti devono:

  • rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;  
  • comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti e allo Staff tecnico e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;  
  • comunicare a Dirigenti e Staff tecnico situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;  
  • prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;  
  • rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;  
  • rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti e dello Staff tecnico;  
  • mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;  
  • riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
  • evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;  
  • astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile dello Sci Club e/o il Safeguarding Officer della FISI;  
  • segnalare senza indugio al Responsabile dello Sci Club e/o il Safeguarding Officer della FISI situazioni, anche potenziali, che espongano i Soci e Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.  

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

  • organizzare l’attività in modo tale da minimizzare i rischi;
  • essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
  • consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e regolamentari, l’accesso agli impianti e/o alle piste e/o alla club house durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;  
  • ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata; in tali casi è necessaria la presenza di almeno due componenti lo Staff tecnico o comunque due adulti. L’autorizzazione scritta non è necessaria solo se l’attività viene svolta alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale o tutoria;
  • ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano previsti spostamenti per raggiungere hotel e/o impianti di allenamento o gara in occasione di una trasferta. In ogni caso, in tale ipotesi almeno un altro membro dello staff dovrà essere presente; 
  • astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
  • astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;  
  • comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
  • astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Socio e/o Tesserato minore, anche mediante social network;  
  • interrompere senza indugio ogni contatto con il Socio e/o Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile dello Sci Club e/o il Safeguarding Officer della FISI;
  • garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione; 
  • instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;  
  • comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con lo Staff Tecnico e gli altri soggetti frequentatori lo Sci Club e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione; 
  • valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema; 
  • mantenere un elevato profilo personale e professionale; 
  • trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto; 
  • incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Quando si svolge attività con i minori è comunque vietato per lo Staff Tecnico sia per i Dirigenti sia in allenamento che in trasferta di condividere simultaneamente con gli atleti minori bagni, spogliatoi, stanze.

Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

  • cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
  • disturbi dell’alimentazione; 
  • segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà; 
  • ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l’attività sciistica; 
  • una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile; 
  • il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso che lo abbia coinvolto; 
  • diffidenza nei confronti dello Staff Tecnico, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia; 
  • trascuratezza e frequente perdita di effetti personali. 

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Il Club quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i Soci e Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club 18 (safeguarding@sciclub18.it) o al Safeguarding Officer della FISI attraverso l’apposita piattaforma informatica (https://fisi.safeguarding.openblow.it).  

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club 18 di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della FISI.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli stessi esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club è tenuto agli opportuni obblighi di riservatezza previsti. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. 

Approvato dall’Assemblea in data 27.12.2024
Pubblicazione in data 28.12.2024