Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva

Art. 1 – Finalità 

  1. Il Modello Organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (c.d. “Mog sportivo”), adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.  22, co. 1 dello Statuto sociale, disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Soci e Tesserati, specie se minori d’età nell’ambito del “Sci Club 18 Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito anche solo “Sci Club 18” o “Sci Club”).
  2. Il presente Modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché il Regolamento Safeguarding Policy della Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito anche solo “FISI”) e le Linee Guida elaborate per gli Affiliati approvate dalla stessa FISI.    
  3. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Soci e Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
  4. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui l’Associazione e tutti i Soci e Tesserati FISI presso lo Sci Club 18 ASD sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire: 
    1. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;  
    2. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;  
    3. la consapevolezza dei Soci e Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;  
    4. l’individuazione e l’attuazione da parte dello Sci Club di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della FISI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;  
    5. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;  
    6. l’informazione dei Soci e Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;   
    7. la partecipazione dello Sci Club e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FISI nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;  
    8. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dello Sci Club.   

Art. 2 – Campo di applicazione

  1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono: 
  1. i Soci e Tesserati FISI, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso lo Sci Club 18; 
  2. tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con lo Sci Club;
  3. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con lo Sci Club. 

Art. 3 – Condotte rilevanti

  1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento: 
    1. l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Socio e/o Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
    2. l’abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
    3. le molestie ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 
    4. abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Socio e/o Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Socio e/o Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
    5. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
    6. il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online) ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Soci e/o Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
    7. nonnismo (c.d. “hazing”), ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
    8. abuso di matrice religiosa, ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
    9. l’abuso dei mezzi di correzione, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale; 
    10. negligenza ossia il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello organizzativo e di controllo, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all’art. 6, al Safeguarding Officer FISI o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
    11. incuria ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
    12. altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
  2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori, di qualsiasi tipo, che siano finalizzati a conseguire un effetto lesivo dei principi e dei doveri sanciti nel Codice Etico del Club che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 4 – Principi

  1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:  
  1. assicurare un ambiente, sia in pista che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
  2. riservare ad ogni Socio e/o Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
  3. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
  4. segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza; 
  5. confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
  6. far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso; 
  7. programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte (anche in ghiacciaio), individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
  8. ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati; 
  9. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo; 
  10. spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
  11. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

  1. Lo Sci Club 18, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

  1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, lo Sci Club 18 nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FISI nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa e, comunque, all’atto della riaffiliazione.
  2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito dello Sci Club tra persone di comprovata moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere terzo ed indipendente e non trovarsi in conflitto d’interessi, anche potenziale;
    2. essere regolarmente tesserato FISI;
    3. essere in possesso della cittadinanza italiana;
    4. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; 
    5. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
  3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito dello Sci Club (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del nominativo e dei contatti) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  4. Il Responsabile dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
  5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, lo Sci Club 18 provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile, comunicandola alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dello Sci Club. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FISI. Lo Sci Club provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
  7. Il Responsabile è tenuto a:  
  1. vigilare sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice Etico dello Sci Club;   
  2. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio Sci Club ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
  3. segnalare al Safeguarding Officer FISI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta nel rispetto della procedura “Gestione segnalazione abusi” pubblicata dalla FISI;
  4. rispettare gli obblighi di riservatezza al fine della corretta attuazione delle Linee Guida della FISI;
  5. formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice Etico, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
  6. valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e dei Codice Etico nell’ambito del proprio Sci Club, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
  7. partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FISI. 

Art. 7 – Dovere di segnalazione

  1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati FISI, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale direttamente e/o tramite il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club 18 o Safeguarding Officer della FISI.
  2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dello Sci Club o direttamente con il Safeguarding Officer della FISI.
  3. La FISI è dotata di una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale (https://fisi.safeguarding.openblow.it/), attraverso la quale consentire agli interessati di effettuare le segnalazioni.
  4. La segnalazione:
    1. non interrompe il termine di decadenza normativamente previsto con riferimento agli abusi di cui si ha notizia, né ai reati perseguibili a querela, né altri termini previsti dalla normativa applicabile. Ogni denuncia o segnalazione alle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, deve pertanto essere presentata dall’interessato secondo le modalità e i termini di legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale;
    2. non sostituisce l’eventuale obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia (artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., c.d. “Procedibilità d’ufficio”).

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

  1. Lo Sci Club 18, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice Etico e delle politiche di prevenzione in esso definite tra i propri Soci e Tesserati FISI e i propri collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
  2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet dello Sci Club 18 e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il Club che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Art. 9 – Formazione

  1. Lo Sci Club 18 predispone programmi di formazione volti a far conoscere ai propri Soci e Tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate ai sensi del presente documento. La formazione dovrà essere resa in conformità alle indicazioni federali.

Art. 10 – Norme finali

  1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo dello Sci Club 18 con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FISI.
  2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo dello Sci Club 18.  
  3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FISI, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le Linee Guida in materia di safeguarding e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI e, per l’attività paralimpica, del CIP.  
  1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L’approvazione del presente documento è adeguatamente resa pubblica nell’ambito dello Sci Club 18 (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

 

Approvato dall’Assemblea in data 27.12.2024
Pubblicazione in data 28.12.2024